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Nuovo Programma Emergenziale per il Mantenimento dell’Occupazione e del Reddito attraverso il Decreto nº 1.045 / 2021

Il Decreto nº 1.045/2021, pubblicato il 27/04/2021 ha introdotto il Nuovo Programma Emergenziale per il Mantenimento dell’Occupazione e del Reddito e prevede le misure giuslavoriste complementari per far fronte allo stato di calamità pubblica generato dal Covid-19. Il Decreto 1.045 riporta sostanzialmente il Programma introdotto dal Decreto 936/2020, con piccoli aggiustamenti.

Il Decreto 1.045 permette di ridurre il monte ore e gli stipendi dei dipendenti in modo proporzionale e, pertanto, tali dipendenti avranno diritto a percepire il Sussidio Emergenziale al Lavoro e al Reddito. Le riduzioni dello stipendio e della giornata di lavoro potranno essere del 25%, 50% o 70%, come previsto anche nel Decreto 936/2020. A tal fine, dovranno essere osservate alcune condizioni:

  • Preservazione del valore dello stipendio/ora del dipendente;
  • Il periodo della riduzione potrà essere al massimo di 120 giorni, purché entro il periodo di vigenza del Decreto – fino al 24/08/2021;
  • Formalizzazione delle condizioni attraverso un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro – in alcuni casi è necessario un accordo collettivo;
  • Garanzia provvisoria del lavoro durante il periodo di riduzione e dopo la sua scadenza, per un periodo equivalente a quello della riduzione.

Il Decreto 1.045 prevede anche la possibilità della sospensione del contratto di lavoro dei dipendenti. In questo caso, i dipendenti percepiranno il Sussidio Emergenziale di Mantenimento dell’Occupazione e del Reddito, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Periodo massimo della sospensione di 120 giorni, purché entro il periodo di vigenza del Decreto – fino al 24/08/2021;
  • Formalizzazione delle condizioni attraverso un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro – in alcuni casi è necessario un accordo collettivo;
  • I benefit pagati dal datore di lavoro al dipendente dovranno essere mantenuti durante la sospensione del contratto di lavoro;
  • Non potrà sussistere nessuna forma di prestazione di servizi da parte del dipendente in favore del datore di lavoro durante la sospensione dei contratti, pena la revoca della sospensione;
  • Garanzia provvisoria del lavoro durante il periodo della sospensione e dopo la sua scadenza, per un periodo equivalente a quello della sospensione.

Si evidenzia che, l’impresa che abbia conseguito, nell’anno 2019, ricavi lordi superiori a R$ 4.800.000,00, potrà sospendere il contratto dei propri dipendenti soltanto a fronte del pagamento di un sussidio risarcitorio mensile pari al 30% del valore dello stipendio del lavoratore, durante il periodo della sospensione temporanea pattuito.

È importante sottolineare che, il Decreto permette la sussistenza della riduzione e sospensione del contratto in periodo successivi, purché la somma di tali periodi non superi 120 giorni. Tuttavia, tale decreto differisce da quello 936/2020 per l’assenza di espressa previsione sul frazionamento dei periodi di riduzione o sospensione del contratto.

Per maggiori informazioni sul Decreto 1.045/2021 o assistenza per l’implementazione del Nuovo Programma di Mantenimento dell’Occupazione e del Reddito nella Vostra impresa, potrete contattare la nostra equipe del settore giuslavorista.

Laura Lanser Bloemer

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