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A CHI SPETTA PAGARE LO STIPENDIO ALL’IMPIEGATO AL QUALE È STATO RIFIUTATO IL BENEFICIO PREVIDENZIALE?

Per molto tempo si è pensato che la responsabilità per il pagamento degli stipendi all’impiegato al quale è stato rifiutato il beneficio previdenziale da parte dell’INSS, fosse dell’azienda.

Ciò nonostante, una decisione recente, la 2ª Turma del TRT-18 ha riformato la sentenza della 4ª Sezione del Lavoro di Goiânia, che aveva condannato un datore di lavoro a pagare all’impiegato gli stipendi di tutto il periodo nel quale era rimasto lontano dal lavoro per curarsi in seguito ad un incidente avvenuto prima del contratto di lavoro. Durante il periodo in cui era lontano dal lavoro, all’impiegato era stata respinta la domanda di ausilio-malattia, in quanto l’INSS aveva affermato che l’incapacità di lavorare era antecedente all’inizio del versamento dei contributi alla Previdenza Sociale.

Secondo il relatore del processo, il giudice Platon Teixeira Filho, non si dovrebbe responsabilizzare l’azienda per gli stipendi dell’impiegato dopo i primi 15 giorni di allontanamento, poiché non era stato comprovato che in seguito alla risposta negativa dell’INSS l’impiegato avrebbe manifestato l’intenzione di ritornare al lavoro e non sarebbe stato accettato dal datore di lavoro.

Quello che succede, in pratica, è che molte aziende finiscono con l’essere responsabilizzate per gli stipendi dell’impiegato quando l’INSS lo dimette, però il medico privato dell’impiegato lo considera inidoneo, lui non si presenta a lavoro e presenta un ricorso contro l’INSS. In questo caso, lui resta senza stipendio e senza beneficio molte volte per lunghi periodi. E quando l’INSS nega il beneficio, l’impiegato presenta un reclamo di lavoro contro l’azienda che finisce con l’essere condannata a pagare lo stipendio all’impiegato in questo periodo.

Per cui, questa decisione è molto importante come paradigma per casi simili, per diminuire l’onere dell’azienda in caso di allontanamento di impiegati che si trascinano e generano passivo al datore di lavoro.

Serve sottolineare che, a differenza di questo caso concreto, esiste una situazione abbastanza comune in cui l’impiegato riceve la dimissione previdenziale, ovvero, afferma all’INSS di non possedere inidoneità lavorativa, l’impiegato si presenta al datore di lavoro per riprendere le sue attività di lavoro e quando viene valutato dal medico del lavoro, quest’ultimo considera l’impiegato inidoneo per lo svolgimento delle sue attività di lavoro.

Questa situazione è nota come limbo previdenziale, ovvero, il contribuente (impiegato) non riceve lo stipendio dell’azienda, né il beneficio dell’INSS, poiché entrambi discordano circa la capacità di ritornare a lavorare.

In questo caso, la giurisprudenza considera che la responsabilità del pagamento degli stipendi di questo impiegato sia del datore di lavoro, che potrà contestare all’INSS la relazione di idoneità al lavoro.

Infine, fatto sta che se l’impiegato non riceve il beneficio previdenziale, significa che non ha il contratto sospeso, essendo allora responsabilità del datore di lavoro il pagamento degli stipendi, purché l’impiegato non si presenti a lavoro.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla nostra equipe del lavoro.

Raquel Selene Rizzardi

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