In data 30 agosto 2024 è stata pubblicata la delibera n. 571/2024 che stabilisce la possibilità di redigere atti di inventario, divisione, separazione consensuale e divorzio, anche in presenza di minori e/o incapaci, senza la necessità di ricorrere al Potere Giudiziario.
In precedenza, esisteva già un accordo che consentiva l’esecuzione di questi atti stragiudiziali in caso di testamento lasciato dal defunto (nei casi di successione). Con queste nuove disposizioni, la conclusione di queste procedure, che non dipendono dall’approvazione di un giudice, tende ad essere più rapida.
Prima di questa modifica, era possibile realizzare un atto stragiudiziale soltanto in assenza di minorenni. Con l’entrata in vigore della nuova delibera le parti possono rivolgersi all’Ufficio Notarile purché ciascun erede riceva la propria quota ideale del patrimonio inventariato. In queste circostanze, il membro della Procura dovrà presentare dichiarazione favorevole per ogni atto redatto ed il Potere Giudiziario sarà sollecitato soltanto in caso di controversia tra le parti o nel caso in cui il Pubblico Ministero non concordi in alcun modo con la divisione realizzata.
Un’altra novità significativa è la possibilità per l’inventariante di vendere i beni del defunto, senza la necessità del rilascio di una autorizzazione precedentemente richiesta al giudice competente per l’inventario. A tal fine, è necessaria un’espressa autorizzazione nell’atto pubblico, osservando i requisiti di cui all’articolo 11-A della delibera:
I – descrizione delle spese di inventario con il pagamento delle imposte di trasferimento, degli onorari legali, emolumenti notarili e di registro, nonché delle altre imposte e spese dovute per la redazione dell’atto di inventario;
II – vincolare una parte o tutto il prezzo al pagamento delle spese dettagliate ai sensi del comma precedente;
III – assenza di indisponibilità dei beni di qualsiasi erede o del coniuge o convivente superstite;
IV – indicazione della presentazione dei cedolini di tutte le imposte di trasferimento con i rispettivi valori;
V – indicazione, nel testo dell’atto, dei valori delle spese notarili e di registro stimate e indicazione del notaio che ha emesso i rispettivi preventivi; e
VI – prestazione di una garanzia, reale o fideiussoria, da parte dell’inventariante circa la destinazione del ricavato della vendita al pagamento delle spese dettagliate in conformità al comma I del presente articolo.
In relazione ai divorzi, per regolare gli affidamenti dei minori esistono le regole di convivenza e pagamento degli alimenti, che dovranno essere preventivamente fissati dal Potere Giudiziario. Soltanto dopo la decisione del tribunale potrà essere formalizzato, in via stragiudiziale, l’accordo relativo al divorzio consensuale e alla divisione dei beni.
Si tratta di una importante novità e il nostro team del diritto civile è a disposizione per fornire maggiori informazioni.
Di Marlene Gomes de Oliveira, avvocato civilistico dello Studio Guarnera Advogados.