La Riforma Fiscale, promossa dall’Emendamento Costituzionale n. 132 del 2023 (EC 132/2023) e regolamentata dalla Legge Complementare n. 214 del 2025 (LC 214/2025), ha apportato cambiamenti significativi per gli enti del terzo settore. Oltre alla promessa di semplificazione ed efficientamento delle entrate, il nuovo modello ha un impatto diretto sulle istituzioni che operano nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’assistenza sociale, della cultura e dell’innovazione.
L’immunità costituzionale sul patrimonio, redditi e servizi è stata mantenuta, con un’importante modifica: non sarà più necessario un Certificato di Ente di Assistenza Sociale di Beneficenza (CEBAS) per beneficiare dell’esenzione dal Contributo su Beni e Servizi (CBS), a condizione che siano soddisfatti i requisiti del Codice Tributario Nazionale (CTN). Ciò rappresenta un progresso, ma richiede anche un maggiore rigore contabile e documentale. Inoltre, la nuova normativa prevede aliquote ridotte per la CBS e l’Imposta su beni e Servizi (IBS), che possono arrivare a zero per gli enti non profit che operano nei settori dell’innovazione, dell’istruzione, della sanità, della cultura e degli eventi. L’accesso a questo beneficio è subordinato alla prova dello scopo sociale dell’ente e alla conformità legale e fiscale. Di contro, le aziende fornitrici non potranno più assegnare crediti d’imposta sulle vendite a enti esenti o immuni. Questa restrizione potrebbe comportare aumenti di prezzo o requisiti commerciali più severi, il che richiede maggiore attenzione nella formalizzazione dei contratti, con chiarezza sulle implicazioni fiscali e sul potenziale trasferimento dei costi.
Inoltre, l’emissione di fatture elettroniche è ora obbligatoria per le operazioni immuni, esenti da imposte o ad aliquota zero, comprese le importazioni e le esportazioni. Ciò aumenta significativamente i requisiti di contabilità e controllo fiscale, rafforzando la necessità di un’organizzazione interna per evitare il rischio di sanzioni. La trasparenza, già valorizzata nel settore, diventa ora un obbligo formale. Le organizzazioni che non rientrano nelle norme di immunità previste dall’articolo 150, comma VI, lettera “c” della Costituzione Federale, ossia quelle che non soddisfano i requisiti formali e materiali richiesti per beneficiare dell’esenzione fiscale sui contributi sociali, possono comunque contare su importanti benefici fiscali, come l’esenzione dal Contributo per il Finanziamento della Sicurezza Sociale (COFINS) sui ricavi legati alle attività istituzionali e l’aliquota ridotta dell’1% del Contributo per il Programma di Integrazione Sociale (PIS) sulle buste paga. La corretta classificazione di questi ricavi come attività proprie sarà essenziale per preservare questi incentivi in caso di ispezione.
Infine, nonostante la normativa vigente, persistono dubbi sull’interpretazione delle norme applicabili all’acquisto di dispositivi medici, soprattutto per strutture sanitarie che operano in modalità ibrida, servendo il Sistema Unico Sanitario (SUS) ed i piani sanitari. Questa delicata questione richiede un’analisi tecnica personalizzata per garantire una corretta classificazione fiscale. Il nuovo assetto fiscale presenta sia sfide che opportunità. Per evitare di perdere benefici e ottenere nuovi incentivi fiscali, sarà fondamentale investire nella pianificazione, nella regolarizzazione documentale e nell’allineamento delle attività agli obblighi di legge. L’attenzione alle nuove norme costituirà un elemento di differenziazione strategico per garantire la sostenibilità e ampliare l’impatto sociale delle organizzazioni del terzo settore.