A seguito della dichiarazione di pandemia da coronavirus da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS il 13 marzo 2020, il Governo brasiliano ha già adottato alcune misure a sostegno delle imprese, tra cui si evidenziano quelle riguardanti l’FGTS, la Busta Paga, la Riduzione della Giornata di lavoro e dello Stipendio, Sospensione dei Contratti di Lavoro
Il Decreto (Medida Provisoria) nº 927/2020 ha sospeso l’esigibilità del pagamento dell’FGTS da parte dei datori di lavoro, con scadenza ad aprile, maggio e giugno 2020, prevedendo che i pagamenti potranno essere rateizzati in 6 (sei) rate, a partire dal mese di luglio 2020.
Di contro, la Banca Centrale ha annunciato l’apertura di una linea emergenziale di prestito per le piccole e medie imprese, per far fronte al pagamento(regulamentato nel Decreto – Medida Provisória – nº944/2020) delle Buste Paga e, in tal senso, esistono alcuni requisiti:
(i) l’impresa deve avere un fatturato annuo tra 360 mila a 10 milioni di reais;
(ii) le risorse possono essere utilizzate soltanto a tal fine;
(iii) limite di finanziamento fino a 2 stipendi minimi (R$ 2.090,00) per ciascun dipendente – i dipendenti con stipendi superiori a tale valore percepiranno una somma inferiore allo stipendio normale. In questo caso, l’impresa dovrà pagare la differenza al dipendente.
(iv) il prestito sarà destinato al pagamento di due buste paga (due mesi);
(v) l’impresa che opti per il finanziamento/prestito non potrà licenziare i dipendenti durante i 2 mesi del programma, e più 60 giorni dopo l’ultimo pagamento di stipendio tra la linea di credito.
In data 01.04.2020 è stato pubblicato il Decreto nº 936/2020, il quale ha instituito ilProgramma Emergenziale di Tutela del Lavoro e del Reddito che prevede misure complementari in ambito giuslavorista, per far fronte allo stato di calamità pubblica dovuta al nuovo coronavirus.
Il Decreto 936 permette di ridurre l’orario di lavoro e gli stipendi dei dipendenti in modo proporzionale e tali dipendenti avranno diritto di percepire il Bonus Emergenziale di Preservazione di Lavoro e Reddito. Tali riduzioni dello stipendio e della giornata di lavoro potranno essere del 25%, 50% o 70%. Pertanto, sarà necessario osservare alcune condizioni:
- Preservazione del valore stipendio/ora del dipendente;
- La durata delle riduzioni potrà essere di al massimo 90 giorni, purché in presenza dello stato di calamità pubblica;
- Formalizzazione delle condizioni attraverso un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, con preavviso al dipendente di minimo 2 giorni consecutivi – in alcuni casi è necessario un accordo collettivo;
- Garanzia temporanea del lavoro durante il periodo della riduzione e dopo la sua scadenza, per un periodo equivalente a quello in cui la riduzione è stata applicata.
Le riduzioni dovranno anche rispettare i limiti salariali, per essere formalizzate con accordo individuale, fermo restando che, in alcuni casi, sarà necessario firmare un accordo collettivo di lavoro, ossia:
Riduzione della Giornata e dello Stipendio | Valore de Bonus Emergenziale di Tutela del Lavoro e del Reddito | Accordo individuale | Accordo Collettivo |
25% | 25% del Sussidio Disoccupazione a cui il dipendente avrebbe diritto | Qualsiasi dipendente | Qualsiasi dipendente |
50% | 50% del Sussidio Disoccupazione a cui il dipendente avrebbe diritto | Dipendenti che percepiscono fino a tre stipendi minimi (R$3.145) o valore superiore a due volte il limite dell’RGPS (R$12.202,12)* | Qualsiasi dipendente |
70% | 70% del Sussidio Disoccupazione a cui il dipendente avrebbe diritto | Dipendenti che percepiscono fino a tre stipendi minimi (R$3.145) o valore superiore a due volte il limite dell’RGPS (R$12.202,12)* | Qualsiasi dipendente |
*è necessario essere in possesso di una laurea per il caso riguardante il doppio del valore limite dell’RGPS – dipendenti iper-sufficienti.
Il Decreto 936 prevede anche la possibilità di sospendere il contratto di lavoro dei dipendenti. In questo caso, i lavoratori. In questo caso, i dipendenti percepiranno il Bonus Emergenziale di Preservazione di Lavoro e Reddito, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Periodo massimo di sospensione di 60 giorni;
- Formalizzazione delle condizioni attraverso un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, con preavviso al dipendente di minimo 2 giorni consecutivi – in alcuni casi è necessario un accordo collettivo;
- I benefit pagati dal datore di lavoro al dipendente dovranno continuare ad essere pagati durante la sospensione del contratto di lavoro;
- Non potrà essere realizzata nessuna forma di prestazione di servizio da parte del dipendente in favore del datore di lavoro durante la sospensione dei contratti, a pena della nullità della sospensione;
- Garanzia temporanea del lavoro durante il periodo della sospensione e dopo la sua scadenza, per un periodo equivalente a quello della sospensione.
Va notato che, l’impresa che abbia conseguito, nel 2019, ricavi lordi superiori a R$ 4.800.000,00, potrà sospendere il contratto di lavoro dei propri dipendenti soltanto pagando un aiuto mensile a titolo di compensazione pari al 30 % del valore dello stipendio del dipendente, durante il periodo di sospensione temporanea del lavoro concordato.
Infine, è importante che in questo momento l’impresa valuti se le opzioni sopra menzionate siano opportune per il proprio caso specifico e, in caso affermativo, adottarle nel più breve tempo possibile.
Maggiori informazioni, nonché l’assistenza legale, potranno essere ottenute contattando la nostra equipe specializzata in Diritto del Lavoro.
Guarnera Advogados